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Ecco le informazioni sul quesito e su come firmarlo!

Seminario giuridico sull'ammissibilità

Referendum cannabis. Le buoni ragioni del diritto.
Scarica gli atti del seminario giuridico svoltosi a Roma il 4 febbraio 2022, accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense. Scarica in formato pdf.

Il quesito referendario riferito al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al d.P.R. 309/1990, è stato formulato con il duplice intento di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative di una serie di condotte in materia di droghe.

In primo luogo si propone di depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta* intervenendo sulla disposizione di cui all’art. 73, comma 1, e di eliminare la pena detentiva per qualsiasi condotta illecita relativa alla Cannabis e alle sostanze ad essa assimilate (Tab. II e IV), con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito di cui all’art. 74, intervenendo sul 73, comma 4. 

Sul piano amministrativo, infine, il quesito propone di eliminare la sanzione della sospensione della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori attualmente destinata a tutte le condotte finalizzate all’uso personale di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, intervenendo sull’art. 75, comma 1, lettera a).

*si mantengono le condotte di detenzione, produzione e fabbricazione di tutte le sostanze che possono essere applicate per le condotte diverse dall’uso personale.

Il quesito depositato

“Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza“, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;

Articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?”

Scarica la presentazione del quesito (formato pdf).

Il quesito DEFINITIVO

In sede di ordinanza di convalida delle firme il quesito è poi stato leggermente modificato dalla Corte di Cassazione con l’inserimento delle rubriche degli articoli e titolato accettando le richieste integrative del Comitato promotore:

Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;
articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;
articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?».

Scarica gli atti del seminario giuridico svoltosi a Roma il 4 febbraio 2022. Scarica in formato pdf.

Domande frequenti sul QUESITO

Perché il referendum abroga solo la sanzione amministrativa riguardante la sospensione della patente di guida e non anche quelle relative alla sospensione del porto d’armi, la sospensione del passaporto e la sospensione del permesso di soggiorno per motivo di turismo?

La scelta dell’abrogazione della sola sanzione amministrativa che prevede la sospensione della patente di guida è legata ad una valutazione tecnico-pratica.

Tecnica perché il referendum non deve intervenire su norme derivanti da obblighi internazionali che in materia di sostanze stupefacenti prevedono che la detenzione di cannabis sia considerata reato quantomeno soggetto a sanzione amministrativa. Per tali ragioni il referendum non può abrogare tutte le sanzioni amministrative poiché non supererebbe il vaglio della Corte costituzionale, come già successo con il referendum del 1996.

Pratica perché tra le diverse sanzioni amministrative previste all’articolo 75, la sospensione della patente di guida è quella che maggiormente incide sulle abitudini delle persone, comportando serie complicazioni anche per le attività quotidiane, come ad esempio recarsi a lavoro. 

Si elimina la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per chi fa uso di cannabis e si mette alla guida?

 NO! La sanzione amministrativa che sospende la patente di guida prevista all’articolo 75 DPR 309/90, e che il referendum mira ad abrogare, è applicata in seguito alla sola detenzione, anche se al momento della contestazione il soggetto non si trova alla guida e a prescindere dal fatto che l’abbia effettivamente consumata.

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è disciplinata all’articolo 187 del Codice della Strada ed è punita con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad un anno, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni che consegue all’accertamento del reato. Tale disposizione non è in alcun modo toccata dal referendum e continua a restare in vigore.

Così si legalizzano tutte le droghe?

NO! La modifica dell’articolo 73, comma 1 del DPR 309/90 proposta dal referendum, eliminando la parola “coltiva” depenalizza la coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti. Questo non significa però legalizzare tutte le droghe. Infatti, le fattispecie di produzione, fabbricazione e detenzione illecita rimangono e possono essere applicate anche al coltivatore che produce ai fini di spaccio. In questo modo togliamo l’ultimo appiglio di Procure e Forze dell’Ordine per perseguire persone che coltivano per uso personale. Vale la pena di ricordare inoltre che ad eccezione delle infiorescenze di cannabis (e dei funghi), tutte le altre sostanze stupefacenti richiedono necessariamente passaggi successivi affinché la sostanza possa essere consumata, attività queste che continuano ad essere punite all’articolo 73.

Peraltro, nel Testo Unico in materia di stupefacenti resta l’articolo 28 (che il referendum non tocca) che mantiene un divieto di coltivazione, rimandando alla  condotta volta alla fabbricazione non finalizzata all’uso personale.

La piattaforma consente di firmare digitalmente il quesito referendario tramite pochi semplici passaggi.

Una volta indicati il proprio indirizzo email e il comune di residenza, la persona che vuole sottoscrivere il quesito referendario riceve un messaggio per la conferma della sua email.

Nella mail di conferma è possibile selezionare una delle opzioni per firmare:

  • Firmo con SPID
    L’autenticazione SPID sarà utilizzata per firmare il quesito con una firma digitale.
  • Firmo con il mio dispositivo
    Ho un dispositivo di firma digitale (smart card, chiavetta USB o servizio di firma digitale remota)
  • Non ho SPID o una firma digitale
    Non ho SPID, CIE o un altra firma. Voglio usare il servizio TrustPro QTSP per firmare subito. 

Firmo con SPID

Una volta selezionata la modalità SPID, il sistema richiede la selezione dell’Identity Provider fornitore della identità SPID della persona che vuole sottoscrivere il quesito.

Effettuata l’autenticazione SPID, in tempo reale viene rilasciata una firma elettronica qualificata con cui viene effettuata la firma del documento relativo al quesito referendario. Il passaggio è immediato, giusto il tempo di autorizzare l’invio dati, dopodichè il documento del quesito referendario risulta firmato digitalmente.

Al completamento della procedura, al firmatario viene inviata una mail da Raccolta Firme Online con il documento del quesito referendario firmato con firma elettronica qualificata.

Firmo con la mia firma

Raccolta Firme Online invia una mail al firmatario con in allegato il documento del quesito referendario da firmare con la firma digitale di cui si è già in possesso. Una volta firmato, il documento dovrà essere caricato attraverso il link presente nella mail.

Firmo con TrustPro

Non disponi ne di SPID ne di una mia firma digitale?

Nessun problema, posso richiedere ed ottenere al volo una firma digitale grazie al Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati TrustPro QTSP.

Attraverso un percorso guidato di 7 passaggi l’utente inserisce i suoi dati di identificazione ed effettua una registrazione in cui segeundo le indicazioni che appaiono a schermo dichiara la sua volontà di richiedere una firma digitale, conferma il codice OTP ricevuto sul suo cellulare (secondo fattore di autenticazione) e mostra il suo documento di identità.

Al completamento del sesto passaggio, la registrazione audio-video, al firmatario viene richiesta la verifica della correttezza dei dati inseriti, conclusa la quale può confermare i dati ed inviare la richiesta che verrà validata, di li a poco, dal RAO (Registration Authority Officer) assegnato del Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati per la verifica della identità del richiedente.

Vorrei attivare SPID, come posso fare?

 

Per ottenere SPID sono necessari:

  • documento di riconoscimento italiano in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente italiana – in quella inglese non compare la cittadinanza);
  • Certificazione del codice fiscale;
  • indirizzo e-mail;
  • numero cellulare ad uso personale (controllare se il servizio richiede nello specifico un cellulare italiano perché questo potrebbe rendere più difficoltoso inviare o ricevere messaggi).

Sul sito https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ puoi trovare maggiori informazioni e l’elenco dei provider che forniscono questo servizio. Si raccomanda ai cittadini italiani residenti all’estero di selezionare un gestore che permette l’identificazione via webcam o attraverso App su smartphone.